Quesiti › Gestione commerciale e finanziaria · merci · nazionale › MEN002
L'imposta sulla pubblicità per scritte sui veicoli utilizzati per il trasporto
- Aè sempre dovuta, al Comune ove ha sede l'impresa, anche se limitata al nome, logo e indirizzo dell'impresa
- Bnon è dovuta se limitata al nome, logo e indirizzo dell'impresa
- Cnon è dovuta se limitata al solo nome dell'impresa
- Dè sempre dovuta, all'Agenzia delle entrate della provincia ove ha sede l'impresa, anche se l'iscrizione è limitata al nome, logo e indirizzo dell'impresa
Risposta corretta: B
L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le scritte sui veicoli limitate a nome, logo e indirizzo dell'impresa (D.Lgs. 507/1993; oggi canone unico).
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