Quesiti › Diritto civile · merci · internazionale › MAI044
Nella CMR, in caso di ritardo, il titolare del diritto può
- Achiedere il risarcimento o l'indennità per perdita della merce con rinuncia all'indennità per ritardo oppure la riconsegna oltre il termine con diritto all'indennità di ritardo
- Bchiedere sia il risarcimento per perdita della merce che l'indennità per riconsegna della merce oltre il termine
- Cpuò ricevere la merce con ritardo ma non ha diritto ad alcuna indennità
- Dnon può chiedere il risarcimento per perdita della merce né l'indennità per i ritardo
Risposta corretta: A
In caso di ritardo l'avente diritto può, trascorsi i termini dell'art. 20, considerare la merce perduta e chiedere l'indennità per perdita, oppure accettare la riconsegna tardiva con l'indennità per ritardo (art. 23 par. 5).
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