Quesiti › Diritto civile · comuni a merci e persone · nazionale › CAN041
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte
- Ail debitore non è liberato dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile
- Bil creditore non può pretendere l’esecuzione parziale della prestazione
- Cil debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile
- Dil debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile e versando al creditore un risarcimento in relazione alla parte di prestazione divenuta impossibile
Risposta corretta: C
Impossibilità parziale sopravvenuta (art. 1258 c.c.): il debitore si libera eseguendo la parte rimasta possibile; il creditore può ridurre la controprestazione o recedere se non ha interesse.
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